“Gesù rispose: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e s’imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada, ma quando lo vide, passò oltre dal lato opposto. Così pure un Levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto.” (Luca 10:30-32)
Se il Sacerdote e il Levita, fossero vissuti nel nostro tempo, sarebbero stati rinviati a giudizio per la violazione dell’Art. 693 del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398), il quale, testualmente recita:
“Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata (Art. 64); se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.”
Art. 64 C.P.
“Quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell’aumento non può superare gli anni trenta.”
PREGHIERA
Signore aiutami a prestare soccorso ai moribondi! Nel Nome di Gesù! Amen!
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